Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









O.P.C.M. 14/11/2002 n. 3251

- Considerato che, per assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile connessi alla gestione delle numerose situazioni emergenziali in atto, risulta necessario adeguare l'articolazione dei turni del personale del Centro situazioni unificato del dipartimento medesimo;

- Visto l'art. 2, comma 7, del Decreto-Legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la realizzazione di un programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico, predisposto dal Servizio idrografico e mareografico nazionale, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, sentite le autorità di bacino di rilievo nazionale, le regioni ed il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del CNR;

-Visto il Decreto-Legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 dicembre 2000, n. 365, ed, in particolare, l'art. 1, comma 6, che, per l'attuazione del citato programma di potenziamento, prevede l'adozione di ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;

- Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3113 del 16 marzo 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 22 marzo 2001, recante "Misure urgenti per il completamento del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico elaborato ai sensi dell'art. 2, comma 7, del Decreto-Legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni";

-Vista la nota della regione Piemonte n. 15385 del 4 ottobre 2002, con la quale, a seguito degli eventi alluvionali di maggio-agosto 2002, è stata rappresentata la sopravvenuta necessità di rimodulare e completare il progetto di interventi urgenti di potenziamento dei sistemi di previsione e prevenzione dei rischi naturali predisposto a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2000, approvato e finanziato dalla Giunta regionale con la delibera del 22 gennaio 2001 ed inserito nel Programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi della citata Legge n. 267 del 1998; Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2001, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle province di Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa, colpiti da eccezionali eventi atmosferici verificatisi il 20 e il 21 ottobre 2001;

- Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3236 del 5 agosto 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 188 del 12 agosto 2002, recante "Primi interventi di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza connessa agli eventi atmosferici dei giorni 20 e 21 ottobre 2001, nei territori delle province di Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Arezzo e Firenze";

-Ritenuto che le singole esigenze prospettate siano meritevoli di accoglimento in ragione della necessità di assicurare ogni azione utile al superamento delle distinte situazioni emergenziali;

-Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. È soppresso il Comitato tecnico-amministrativo istituito ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2500 del 27 gennaio 1997.

2. Il prefetto di Reggio Calabria - Commissario delegato provvede a liquidare le eventuali spettanze degli attuali componenti del Comitato con le disponibilità di cui all'art. 6, comma 2, della predetta ordinanza.

Art. 2.

1. L'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 688/FPC/ZA del 21 febbraio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 1986, è revocata.

Art. 3.

1. All'art. 3 dell'ordinanza n. 3185 del 22 marzo 2002, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: "1 bis. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è assegnata in favore del commissario delegato - Presidente della regione Calabria l'ulteriore somma di Euro 10.329.037,98 a valere sullo stanziamento iscritto, per l'anno 2002, nell'U.P.B. 1.2.3.5 capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Dette risorse finanziarie sono assoggettate alle medesime modalità di trasferimento e di rendicontazione di cui ai commi 3 e 4".

Art. 4.

1. Al comma 4 dell'art. 9 dell'ordinanza n. 3170 del 27 dicembre 2001, così come integrato dall'art. 6, comma 1, dell'ordinanza n. 3196 del 12 aprile 2002, le parole comprese tra: "con imputazione" fino a "rifinanziamenti" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "mediante l'utilizzo delle risorse iscritte al capitolo 7082 - U.P.B. 1.2.3.5 (Programma di tutela ambientale) dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2002".

Art. 5.

1. Al comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3232 del 24 luglio 2002 dopo le parole "può nominare" sono aggiunte le parole "d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio".

2. All'art. 1 della predetta ordinanza n. 3232/2002 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: "3. Il compenso spettante al soggetto attuatore sarà determinato con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e graverà sui fondi a disposizione del commissario delegato".

3. Al comma 3 dell'art. 3 della medesima ordinanza n. 3232/2002, dopo le parole "dalla presente ordinanza" sono aggiunte le parole "nello stesso Decreto di nomina il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede a fissare i compensi spettanti agli esperti componenti la commissione. Il relativo onere graverà sui fondi a disposizione del commissario delegato".

1. All'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3186 del 22 marzo 2002 sono apportate le seguenti modifiche: nelle premesse, il secondo ritenuto è soppresso. Al comma 4 dell'art. 1 le parole "di cui ai successivi articoli 5 e 6" sono sostituite con le parole "di cui al successivo art. 6".

Art. 7.

1. Al fine di garantire il regolare espletamento, senza soluzioni di continuità, del servizio di preannuncio ed allarme dei fenomeni idrogeologici di particolare rilevanza da parte del centro funzionale meteo-idrologico per la Calabria, costituito ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 3081/2000, è autorizzata la proroga, fino al 31 dicembre 2002, dei contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 2, della medesima ordinanza n. 3081/2000.

2. Il Centro funzionale meteo-idrologico per la regione Calabria prosegue le attività di sviluppo del sistema di allertamento a scala comunale realizzato in attuazione dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 3081/2000, di sorveglianza meteoidrologica in continuo del territorio della regione Calabria.

3. Il Centro funzionale meteo-idrologico per la regione Calabria provvede, altresì, all'espletamento delle attività di protezione civile della regione Calabria finalizzate alla progettazione e realizzazione del centro radar regionale, alla elaborazione e diffusione di dati relativi alla siccità ed alla sperimentazione finalizzata alla messa a punto di un modello di propagazione degli incendi boschivi.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, stimati in Euro 90.000,00, sono posti a carico del Fondo della protezione civile.

5. È autorizzata l'apertura di una contabilità speciale intestata al direttore del centro funzionale meteo-idrologico e mareografico dell'ARPA della regione Calabria, sulla quale sono versate le somme di cui al comma 4, in deroga alle norme di contabilità di Stato in materia di contabilità speciale.

Art. 8.

1. L'operatività del "Campo base" di protezione civile realizzato ai sensi dell'art. 18, comma 1, dell'ordinanza n. 3061/2000 in località "Fontenovella" del comune di Lauro, prorogata dall'art. 17, comma 7, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2002.

Art. 9.

1. Il termine di cui all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 3090/2000, già prorogato dall'art. 6, comma 1, dell'ordinanza n. 3175 del 24 gennaio 2002, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2002.

Art. 10.

1. Al fine di assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti di competenza del Centro situazioni unificato del Dipartimento della protezione civile, connessi alle situazioni emergenziali in atto sul territorio nazionale e di cui ai decreti del Presidente del Consiglio citati in premessa, nonchè per evitare soluzioni di continuità nell'espletamento delle prestazioni lavorative effettivamente rese e documentate, al personale dipendente è riconosciuta, per l'attività prestata e da prestare nei turni notturni, festivi e festivi notturni svolti nell'anno 2002, e per la parte priva di copertura finanziaria del Fondo unico di amministrazione, un compenso pari a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

2. All'onere valutato in 150.000,00 Euro si provvede a carico degli stanziamenti iscritti nell'unità previsionale di base 13.2.1.3 del Centro di responsabilità n. 13 "Protezione civile" del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 11.

1. Gli interventi urgenti previsti dal programma di potenziamento dei sistemi di previsione e prevenzione dei rischi naturali, approvato e finanziato dalla giunta regionale del Piemonte a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2000, ed inseriti nel programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi della Legge n. 267 del 1998, da rimodulare e completare in conseguenza delle sopravvenute nuove necessità di prevenzione e monitoraggio determinate dagli eventi alluvionali di maggio-agosto 2002, sono dichiarati urgenti ed indifferibili.

2. Alla realizzazione dei progetti provvede direttamente la regione Piemonte con oneri a carico del bilancio regionale.

3. Per l'affidamento delle progettazioni e la realizzazione degli interventi è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sottoelencate norme: Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni ed integrazioni; Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni; Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; Legge 8 agosto 1985, n. 431; Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, e 16; Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 11, 12, 18, 21, 23 e 25; Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2; Decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni,

articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17 e 18; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6, 8; Legge regionale 6 agosto 1984, n. 8, articoli 23, 24, 26, 29, 30 e 31; leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 12.

1. È assegnato al comune di Lari in provincia di Pisa l'importo di Euro 200.000,00 per il ristoro dei danni subiti in conseguenza degli eventi alluvionali del 20 e 21 ottobre 2001 che hanno colpito il territorio della regione Toscana. Il relativo onere è posto a carico del Fondo della protezione civile. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2002 Il Presidente: Berlusconi

 

Pagina 2/2 - pagine: [1] [2]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional